Lucarelli contro gli influencer: sconfinamento o smascheramento

Il 31 ottobre scorso, sul Fatto Quotidiano, viene pubblicata una parte degli atti di un indagine per stalking della procura di Monza, a carico di tre influencer. Pubblicati gli stralci di chat, anche di gruppo, che coinvolgono anche attivisti estranei alle indagini.

La vicenda, come annunciato da una delle interessate, “finirà davanti al giudice”, prefigurando uno sviluppo prevedibile, vista la “belvata” della giudice di Ballando con le stelle.

Le conseguenze sono state immediate: followers persi e credibilità messa in dubbio, attorno a loro si è creato un vuoto. Piogge di commenti sulle rispettive pagine, e video commento sulla vicenda hanno intasato i feed degli utenti per alcuni giorni. Non si sono fatti attendere nemmeno coloro che sono stati oggetto delle conversazioni pubblicate. In particolare Cecilia Sala: “ci siamo fatti spiegare i diritti umani da quelli che godono quando l’Iran rapisce una giornalista”.

Ovviamente anche l’operato della Lucarelli è stato oggetto di varie critiche, in primis, da una interessata, che lo ha definito “fascista” e “punitivo”. Resta dunque da capire se la giornalista abbia operato nel giusto. Il diritto di cronaca è un passaporto infallibile o ci sono dei confini che neanche questo può valicare? La risposta è ovviamente difficile e, nel poco spazio concesso, non può essere esaustiva.

Senza annoiare chi legge con lunghissime dissertazioni, si forniscono alcuni elementi utili a creare una propria idea. Non si vuole insomma difendere l’una o l’altra parte, e non perchè il Pinguino dell’Universitario sia diventato d’improvviso una grande balena bianca, ma perché si preferisce una ricostruzione quanto più oggettiva e critica possibile.

A tal proposito, il codice di procedura penale offre degli spunti, agli articoli 329 e 114 comma 3. Leggendo il primo si scopre che gli atti di indagine compiuti dal PM sono coperti da segreto, ma che questo decade dal momento in cui la persona indagata viene a conoscenza dei fatti, e comunque non oltre la fine delle indagini preliminari. Sembrerebbe dunque che, essendo le indagini del caso di specie terminate, la pubblicazione sia legittima.

Il 114 comma 3 però dispone il divieto di pubblicazione degli atti contenuti nello stesso fascicolo, sino alla pronuncia della, eventuale, sentenza di appello, nel caso in cui il procedimento sfoci nel dibattimento. Sul tema la Cassazione si è ampiamente espressa e con questa sentenza ricostruisce efficacemente quanto sintetitcamente detto sopra.

Non potendo sapere come la vicenda processuale si svilupperà, l’unica conclusione che possiamo sicuramente trarre è che anche stavolta, ci siamo cascati di nuovo: l’ossessione per i processi mediatici è troppo forte per far nascere in noi un senso di reticenza nel commentare indagini in corso. La giustizia non è pensabile senza le indiscrezioni, le rivelazioni, gli scoop che si creano a latere delle vicende giudiziarie. Si aggiunge a questo un totale ridimensionamento della credibilità degli influencer coinvolti, scoperte ormai le loro insopportabili contraddizioni, continuano il proprio lavoro come se nulla fosse, forti del loro comunque cospicuo seguito. Si pretende quasi che questi siamo dei capi spirituali senza peccato. È anche vero che il prete scoperto a bestemmiare in segreto, non può lamentarsi se i fedeli che guida ne chiedono la scomunica.