Due articoli al giorno tolgono la disinformazione di torno (art. 69 e 70 Cost.)

Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione?

 

Ecco l’articolo 69 della Costituzione Italiana, l’ultimo della Sezione I – Le Camere (del Titolo I – Il Parlamento, nella Parte II – Ordinamento della Repubblica).

COSTITUZIONE VIGENTE                                                            COSTITUZIONE MODIFICATA

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

 

 

Particolarmente interessanti sono le modifiche che verrebbero apportate all’articolo 70, il primo della Sezione II – La Formazione delle Leggi. Ricordiamo che tutti i lettori possono scriverci via mail o commentare l’articolo via Facebook.  In caso emergano difficoltà di qualsiasi tipo, valuteremo l’ipotesi di scrivere un articolo di approfondimento o chiedere un’intervista ad un docente. Partecipate alla discussione!

 

COSTITUZIONE VIGENTE

La funzione legislativa è esercitata col­lettivamente dalle due Camere.

 

 

COSTITUZIONE MODIFICATA

La funzione legislativa è esercitata col­lettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle dispo­sizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamen­to, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolita­ne e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazio­ne dell’Italia alla formazione e all’at­tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di in­compatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi appro­vate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Ca­mera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dal­la Camera dei deputati è immedia­tamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi compo­nenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronun­ciata in via definitiva, la legge può es­sere promulgata.
L’esame del Senato della Repubbli­ca per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è di­sposto nel termine di dieci giorni dal­la data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati   può non conformarsi alle modifica­zioni proposte dal Senato della Re­pubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

 

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Sena­to della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quin­dici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questio­ni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secon­do quanto previsto dal proprio rego­lamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

 

 

 

 

(Fonte: La Riforma Costituzionale | Testo di legge costituzionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016, a cura del SERVIZIO STUDI della Camera dei Deputati – Dipartimento Istituzioni)

 

 

 

 

Redazione

La redazione de l'Universitario è composta perlopiù da studenti dell'Università di Trento

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