Ddl Pillon: anticamera del Medioevo

L’8 marzo si festeggia la donna. Quest’anno però sarà un giorno di sciopero, un giorno di proteste, perché la donna sta diventando oggetto di sempre maggiori angherie e vessazioni. Ne è esempio lampante il disegno di legge 735/2018, meglio noto come Ddl Pillon. Nonostante l’attenzione mediatica sul tema sia scemata, questa proposta viene discussa proprio ora. Le conseguenze, nel caso di approvazione, sarebbero devastanti.
Simone Pillon, senatore della Lega, è il relatore di questo disegno di legge, presentato al Senato il 1° agosto 2018 ed ora in corso di esame in commissione Giustizia.
Il DdL riguarda “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”. Consta di 24 articoli che vanno a modificare, introdurre e ad abrogare alcune disposizioni del codice civile, codice penale e codice di procedura civile in materia di responsabilità genitoriale e affidamento dei figli.
Il disegno nasce dalla necessità, secondo Pillon, di ovviare al fallimento dell’affido condiviso introdotto con legge del 2006 che avrebbe portato l’Italia ad essere uno dei paesi più arretrati in tema di co-genitorialità.
Analogamente, l’Italia sarebbe così antiquata da prevedere ancora l’assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori.
La proposta di legge si caratterizza inoltre per l’adozione di misure di ADR (Alternative Dispute Resolution), ossia conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale allo scopo di ridare la responsabilità decisionale ai genitori. Questo è uno dei punti più contestati: queste misure vengono proposte come un mezzo per evitare di arrivare davanti ad un giudice. Si è costretti, dunque, nel caso di figli minori, ad affidarsi ad un mediatore familiare, il quale dovrebbe aiutare i genitori ad “riassumersi” la responsabilità genitoriale. Insomma, si tratta di un tentativo di “pulire i panni sporchi in casa”; peccato che soltanto la prima seduta sia gratuita, mentre le seguenti sarebbero a carico dei genitori.

Ulteriore scopo del DdL è quello di combattere l’“alienazione genitoriale”, un concetto controverso (e scientificamente non riconosciuto) con cui si identifica il rifiuto del figlio nell’intrattenere qualsiasi tipo di relazione con un genitore a causa dei condizionamenti psichici ricevuti dall’altro genitore. Secondo il senatore, infatti, per lo sviluppo psicofisico del minore è fondamentale il godimento dei “diritti relazionali” con entrambi i genitori- ma questo principio, nel DdL, è fissato in modo acritico, senza che si consideri la possibilità che queste forme di rifiuto derivino da traumi subiti o comportamenti violenti.

Per quanto riguarda la materia economica, si propone di disfarsi dell’attuale assegno di mantenimento (troppo arretrato per una società moderna come la nostra), per sostituirlo con il “principio del mantenimento diretto”. Ciò significa che ciascun genitore dovrà concorrere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito e al tempo trascorso presso ciascun genitore. Nell’ottica di garantire una più efficace bigenitorialità, questo mantenimento diretto rischia invece di creare un ampio divario tra il genitore che gode di un reddito superiore e l’altro che versa in una situazione di precarietà economica. L’attuale assegno cerca di ovviare a questo divario salariale al fine di realizzare il principio di proporzionalità nell’interesse del minore.

Ma da quanto risulta da questa proposta, il minore non riverse un ruolo particolarmente rilevante, sebbene sia più volte egli stesso l’“oggetto” di discussione. Infatti, il rifiuto del figlio ad avere rapporti con un genitore per qualsiasi motivo non viene considerato come un fatto da tenere in considerazione, ma quasi come un momento di deviazione del minore, il quale deve essere riportato sulla retta via. Risulta fondamentale per il minore che questi goda dei “diritti di relazione” perché è più importate che il figlio trascorra del tempo con una persona con la quale non vuole stare piuttosto che sostenerlo e comprendere il perché del rifiuto.
Il minore, inoltre, è costretto a trascorre almeno 12 giorni al mese con ciascun genitore, ed avrà un doppio domicilio. “Il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice”.
Quindi, nel caso in cui un genitore sia violento e non si riescano ad ottenere le misure cautelari in breve tempo, il genitore violento potrebbe effettuare la segnalazione al fine di riportare il minore alla sua residenza.
A tutto questo si aggiunge che nel DdL si fa sempre riferimento ad una famiglia composta da uomo e donna, senza tenere in considerazione altre tipologie di famiglie. Ma questo sembra quasi cadere in secondo piano, quasi come fosse meno grave rispetto a tutte le altre modifiche che potrebbero essere apportate all’attuale disciplina in materia.
L’8 marzo è l’occasione perfetta per le donne italiane (e non solo) per ribadire la contrarietà a questa “proposta intrisa di violenza” che – come già ci hanno ricordato i manifestanti del 10 novembre 2018 – “deve essere respinta senza condizioni”.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi