La politica ai tempi del Covid-19: Carl Schmitt, L’Isola delle Rose e una lezione di cinismo

La rottura del regolare corso delle leggi

Nel capitolo XIII dei Promessi Sposi viene narrato il burrascoso salvataggio, da parte di Antonio Ferrer, del vicario di Milano Ludovico Melzi d’Eril, la cui casa era stata presa d’assalto dalla folla meneghina durante la “Rivolta del pane” del novembre 1628. Erano tempi di carestia, di ingiustizia e di rabbia quelli che avevano preceduto quest’episodio, e l’intervento di Antonio Ferrer, più che evitare il peggio, lo rimandò solo nel futuro, ma in una forma elevata al cubo. Cos’era successo?

Antonio Ferrer, gran cancelliere dello Stato di Milano, a fronte della penuria di grano che affliggeva il Paese in modo sempre più gravoso, aveva fatto varare una misura che fissava un calmiere per il pane, ossia un prezzo massimo a cui questo poteva essere venduto. Questa misura eccezionale, presa per delibera del magistrato, andava contro le più basilari leggi del mercato, che da sempre governano la natura dello scambio economico fondato su un contratto: le leggi della domanda e dell’offerta, e dell’inflazione. Di seguito facciamo un esempio, per illustrare la violazione (mi scuso con gli economisti per la necessaria semplificazione).

Supponiamo che in una società ci siano cento persone, e che l’unico bene necessario e acquistabile sia il pane; alcune persone hanno una moneta, altre due, altre tre, e così via. Il grano accumulato è stato sufficiente per produrre 90 pagnotte, frutto di un raccolto già di per sé insufficiente; alcune di queste pagnotte sono state però dilapidate da numerosi ed evitabili sprechi[1]. Ci si trova in una situazione in cui c’è poco pane per tante persone; questo, per forza di cose, sale di prezzo. Se infatti, nel nostro esempio, per comprare una pagnotta sarebbe servita 1,1 moneta, se le pagnotte disponibili diventano 50, allora servono 2 monete per acquistarne una. Di conseguenza, in molti non potranno permettersi il pane. Se un governatore fissa arbitrariamente un prezzo massimo per il pane, per esempio una moneta, si avrà l’effetto apparente di renderlo accessibile a tutti, e la conseguente gratitudine del popolo che si precipiterà ai forni per accaparrarsene quanto più possibile a buon mercato. Ma sul lungo (anzi, anche nel medio) periodo, si capirà che non c’è più pane. Giunti a questo punto, l’umana fantasia si ingegnerà a trovare il colpevole, che nella nostra storia sono i fornai, i magistrati, i nobili, insomma “tutti coloro che (di pane) ne avessero o poco o assai, o che avessero il nome di averne.”[2] Il che ci porta all’episodio narrato all’inizio, quello che vede un governatore, ultimo anello della catena causale di responsabilità che ha portato alla carestia e al tumulto popolare, salvare il disgraziato vicario.

Ma cosa c’entra la vicenda narrata dal Manzoni con la politica del governo per far fronte al Covid-19? Non si faranno, in questa sede, comparazioni fra i danni apportati all’economia nazionale dalle misure anti-contagio, e i danni che ha apportato all’economia della Milano del 1628 la calmierazione dei prezzi del pane. La comparazione fra due violazioni (nel primo caso, molto più complesse) delle leggi dell’economia che governano il regolare flusso del mercato sarebbe più intuitiva, ma anche, diciamocelo, un po’ fine a sé stessa. L’elemento che qui ci interessa è di natura più squisitamente filosofica-politica. E adesso ci arriviamo.

Angelo Greco, un avvocato italiano che sul suo canale YouTube “Questa è la Legge” fa divulgazione giuridica, ha caricato di recente tre video[3], che riportano tre sentenze assolutorie nei confronti di imputati che avevano violato le misure restrittive; e questo perché i giudici hanno considerato le misure di restrizione della libertà individuale previste dai DPCM “con un’insufficiente copertura amministrativa”[4] e “incostituzionali”.[5]

Se queste sentenze assumessero un valore universale, ne verrebbe che le misure cui siamo stati sottoposti sono state frutto di un provvedimento del tutto arbitrario, preso nella concitazione del momento per rispondere a un problema immediato, senza alcuna garanzia giuridico-normativa che lo reggesse. Insomma, per quanto i provvedimenti anti-contagio abbiano interrotto il regolare corso di leggi che garantiscono i diritti costituzionali, e non il regolare corso di leggi che governano il funzionamento dell’economia, le consonanze con il nostro Antonio Ferrer si fanno ben sentire, eh?

Nel primo video, viene però detto che ci sono dei casi in cui le libertà costituzionali possono essere abolite: è il caso dello stato di emergenza, che infatti è stato proclamato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 31 Gennaio 2020, prima dell’ormai noto lockdown nazionale. Sulla legittimità dei provvedimenti presi e dello stato di emergenza, sulla forza di legge dei DPCM e altre controverse e delicate questioni giuridiche, che non mancano di grandi criticità, non mi sembra il caso di dilungarsi oltre [6]

Il succo del discorso è che pare che il regolare corso delle leggi sembra poter esser interrotto, in economia come in politica, dalla Decisione politica di un potere sovrano (e la D maiuscola non è un caso). Questo anche nei giorni nostri, specie in situazioni eccezionali, come la pandemia che stiamo vivendo. Questo anche prima che gli organi del potere si consultino, che le criticità costituzionali vengano risolte, che si stabiliscano nuove funzioni e partizioni, che la “forma” organizzi il “contenuto” (o, più giuridicamente, che le norme legislative organizzino l’esercizio del potere).

Questo potere sovrano, specialmente in situazioni di emergenza, anche oggi nelle moderne democrazie sembra esser incarnato sempre più da un solo uomo (nel nostro caso, il Presidente del Consiglio dei Ministri), che da un nutrito ed eterogeneo gruppo di “rappresentanti dei cittadini”. Il Parlamento italiano, infatti, nell’attuazione dei procedimenti “aventi forza di legge” per fare fronte alla pandemia, sembra aver avuto sempre meno voce in capitolo durante questa pandemia. E più si va indietro nella storia, più ci si rende conto che è così: i Parlamenti, le tripartizioni del potere[7], le Costituzioni liberali e gli Statuti concessi sono conquiste del più recente passato, ottenute a fronte dell’indebolimento progressivo delle monarchie europee. Le quali, fino a pochi secoli fa, erano le detentrici assolute, con i re a loro capo, della sovranità politica.

Eppure, c’è ancora una sopravvivenza di questo potere, laddove il termine “sovranità” sembra andare a riunirsi, in una forma moderna ma non del tutto nuova, con un termine che non a caso era un tempo sinonimo di re: con il “sovrano”. Anche quella che è la tradizionale immagine del sovrano, senza addentrarci nelle sottigliezze giuridiche dei vari ordinamenti monarchici della storia, ci presenta un uomo dotato di un potere assoluto (che solo nei secoli, in diverse epoche nei vari Paesi, si è indebolito), che a suo arbitrio e capriccio detta leggi, provvedimenti, guerre, punizioni e grazie dall’alto del suo trono.

Attenzione però: qui non si stanno criticando le moderne democrazie, viste come facciate dietro cui sta un potere monarchico; e neppure la gestione, da parte del nostro governo, della pandemia Covid 19. Piuttosto, si vuole mettere in luce il fondamento reale del potere politico, che non poggia, come si sarà intuito, su valori universali sanciti da una qualche carta.

Qui si vuole riflettere su come a fondamento del regolare corso delle leggi, del dispiegarsi ordinario di tutti quei diritti che ci consentono di vivere in una democrazia parlamentare e liberale, c’è un potere più oscuro, che tendiamo a proiettare in un passato ben lontano da noi. Un potere, sempre implicito, che nello Stato di emergenza si palesa in uno splendore che raramente si fa vedere, anche solo di scorcio. Ma che in fondo è il potere che da sempre regge le redini, e garantisce la vita politica, di ogni Stato: il potere della forza.

L’Isola delle Rose

Ne sa sicuramente qualcosa Giorgio Rosa, l’ingegnere che nel 1968 ultimò la costruzione, a largo dalle coste di Rimini, fuori dalle acque territoriali italiane, di una piattaforma d’acciaio che divenne “la Repubblica esperantista dell’Isola delle Rose”. La sua storia, pur se romanzata, è tornata a ribalta con il film “L’incredibile storia dell’isola delle Rose”. In breve, Rosa, un ingegnere quarantenne di natura molto pragmatica, insofferente nei confronti delle farraginosità della burocrazia italiana, e diffidente nei confronti della politica, tirò su dal nulla uno Stato in mezzo al mare. 

Non c’era niente (o almeno, non si trovò niente) che potesse delegittimare lo statuto di “micronazione” per quell’Isola. Il Governo italiano si trovò in una situazione di forte imbarazzo, ad avere un organo legittimamente statuale a pochi chilometri dai suoi confini, raggiungibile in un quarto d’ora di motoscafo. Come riportato da Graziano Graziani, esperto di micronazioni e confidente, a suo tempo, di Giorgio Rosa, in un’intervista rilasciata a Vice, persino il Consiglio Europeo aveva riconosciuto “implicitamente” lo Stato dell’Isola delle Rose. Dopo qualche controversia e peripezia, burocratica e mediatica, fu deciso che l’Isola dovesse venire smantellata.

La ragione addotta da parte del governo per lo smantellamento dell’Isola fu che si trattava di una piattaforma “instabile e pericolosa”, che avrebbe potuto ribaltarsi. Ma neanche questa, pur fragile, giustificazione trovò riscontro nella realtà dei fatti: lo stesso Giorgio Rosa disse che ci vollero il doppio degli esplosivi usati all’inizio per scalfire la piattaforma (inizialmente, 75 chili di dinamite per ognuno dei 9 piloni di cemento armato che la reggevano; successivamente, 150), e si dovette anche aspettare che le maree facessero il resto del corso.

Insomma, non ci fu nessuna giustificazione legittima per abbattere questo imbarazzo in mezzo al mare. Si dovette ricorrere alla forza, e senza che nessuno dovesse poi sanzionare lo Stato italiano per questo atto. Ad oggi, quella all’Isola delle Rose rimane l’unica operazione d’invasione militare nella storia della Repubblica. La frase “la sovranità è di diritto, ma anche e soprattutto di fatto” l’ho presa dalla bocca di Graziani. E questa storia non fa che confermarla.

Il fondamento arbitrario dello Stato

Il succo del discorso penso sia stato detto. Qui di seguito, c’è una breve digressione un po’ più filosofica, che costituisce il fondamento teorico di ciò che è stato affermato; chi non è interessato ad approfondire può tranquillamente saltare al paragrafo finale.

Potere della Forza-Ragione Ordinatrice, Volontà-Intelletto, Giusnaturalismo-Giuspositivismo. Dicotomie che hanno caratterizzato la riflessione filosofico-politica da secoli, e che i più esperti sapranno collocare storicamente. Dicotomie di cui sapevano qualcosa Carl Schmitt, il filosofo dello “Stato di emergenza”, e Max Weber, che individuò la moderna definizione di Stato come “organo detentore del monopolio legittimo della forza coercitiva”, che così bene si prestano a parlare di ciò che stiamo vivendo oggi.

È molto interessante notare che, quando le leggi che ordinariamente governano uno Stato non sembrino in grado di far fronte a una situazione anomala, cadano in quella “terra di nessuno fra l’ordine giuridico e il fatto politico, fra la legge e la sua sospensione”[8]. Serve qualcosa, o qualcuno, che faccia fronte all’emergenza: serve una decisione radicale, im-mediata, risolutoria. Per Schmitt, “colui che decide dello stato di emergenza” è il reale detentore del potere sovrano. Questo si rende evidente nello stato di emergenza, ma è in realtà implicito anche in una situazione ordinaria. Cosa impedirebbe infatti, a un qualunque aspirante rivoluzionario di rovesciare l’ordine costituito, se a fondamento dello Stato non vi fosse un’immensa, potenziale forza coercitiva, in grado di metterlo a tacere?

Naturalmente, ciò comporta dei rischi; colui che detiene il potere sovrano può essere sia una persona giudiziosa che tenga innanzitutto al bene del Paese[10], sia un soggetto pericoloso, che sfrutti una situazione per instaurare una dittatura. Eppure, sembra che questa componente di arbitrarietà, e di “utilizzo della forza come ultima, ma fondamentale risorsa del potere dello Stato”, sia inevitabile in ogni ordinamento. Parafrasando Weber, la definizione di Stato moderno è quella di “detentore del monopolio della forza coercitiva legittima”, che può usare per far valere il proprio potere, e per pretendere obbedienza dai cittadini che sono sottoposti alla sua autorità.

E quali che siano le nostre opinioni sul (ormai ex) Presidente Conte, è sicuramente in lui che abbiamo riconosciuto, nei primi mesi di pandemia, la figura di questo sovrano.  

Una lezione di cinismo

Si sarà capito, da questa lunga argomentazione, che la vita di tutti noi è fondata certamente su diritti, doveri e garanzie, ma che in ultima analisi c’è una forza “sotterranea” che garantisce tutto ciò. Così nella comunità politica, così nella vita. Supponiamo che un bullo, a scuola, molesti costantemente un ragazzino; formalmente, e, per fortuna, molte volte fattualmente, questo bullo viene redarguito, castigato, penalizzato per il suo comportamento. Questo perché la scuola è l’istituzione che ha il potere, e quindi il diritto, sulla condotta di vita dei propri scolari, all’interno delle ore di lezione.

Ma supponiamo che la scuola (o, come accade più frequentemente, solo alcuni suoi componenti, come per esempio i professori) sia connivente con l’atteggiamento del bullo: vuoi per un’idea, che potremmo associare all’agoghé spartana, che il bullizzato debba reagire con le proprie forze alle avversità della vita, in questo caso le angherie del bullo; vuoi per puro sadismo e cattiveria, vuoi per un’ideologia di darwinismo sociale, fatto sta che il bullo viene assecondato, e i diritti della vittima, che la scuola dovrebbe garantire, passano in secondo piano.

Se l’istituzione che detiene potere e diritto calpesta i diritti formali, solo una forza maggiore può intervenire. Nel nostro esempio lo Stato, che potrebbe aprire un’inchiesta sui professori conniventi con l’atteggiamento del bullo. Ma se anche lo Stato fosse connivente?

Questo ci insegna, al di là dello slogan che è diventato questa frase, “a combattere per i nostri diritti”. Nel senso più letterale del termine. Essi non sono mai scontati, e quando li consideriamo tali, spesso ci dimentichiamo delle lunghe lotte che sono state necessarie per conquistarli. I diritti delle donne, dei neri, e delle minoranze oppresse in generale sono stati conseguiti (e sono ancora da conseguire) non attraverso la preghiera di una gentil concessione a chi detiene il potere; ma attraverso atti di forza, che si sono esplicitati in parole, discorsi, manifestazioni, pamphlet, incontri e scontri. Perché, affinché le cose che dovrebbero essere scontate, come i diritti, diventino tali, bisognerà continuare a considerarli come la cosa meno scontata del mondo.


[1] Nell’episodio narrato da Manzoni, pare che sia stata la guerra, che ha tolto i contadini dal lavoro nelle proprie terre, e in particolare il comportamento barbaro e prepotente di alcune truppe alloggiate a Milano e nei dintorni, a determinare, assieme alla carestia, la tragica penuria di pane che portò alla rivolta.

[2] I promessi sposi, capitolo XIII, pag.203, I Edizione Oscar Classici, Milano 1990

[3] [3] https://www.youtube.com/watch?v=0X7RDuuRz8o  e  https://www.youtube.com/watch?v=i4LijjTYS1Q e https://www.youtube.com/watch?v=9rTMgqkYwek. Ovviamente l’avvocato dice molto di più di quello che noi abbiamo qui riportato. Questa volta, mi scuso con i giuristi per la semplificazione.

[4] Secondo il giudice, il premier Conte avrebbe dovuto agire con decreti-legge e decreti legislativi, già previsti nella Costituzione, non con i DPCM, che sono atti amministrativi di rango inferiore, subordinati alla legge. Secondo un altro giudice, di cui si parla nel terzo video menzionato, nemmeno i decreti-legge e legislativi sarebbero sufficienti a garantire un’applicazione generale dell’obbligo di permanenza domiciliare.

[5] Secondo il giudice, non c’erano gli estremi costituzionali per una dichiarazione dello stato di emergenza, il quale non è previsto debba essere attuato in caso di emergenza sanitaria. Inoltre, lo stesso obbligo di permanenza domiciliare è incostituzionale, poiché viola la libertà del cittadino, garantita dalla Costituzione. L’articolo 16 non sarebbe sufficiente a giustificare una tale misura. Sullo Stato di emergenza, vedasi più avanti.

[6] Ulteriori informazioni al seguente articolo

[7] Di montesquieuana memoria, diranno i più accorti

[8] Così Agamben, in un suo articolo, riprende la teoria di Schmitt

[9] Schmitt parla di “colui che decide dello stato di eccezione”. Tuttavia, i due concetti, nel diritto italiano, indicano due situazioni ben diverse: le decisioni prese nello “Stato di emergenza” hanno lo scopo di riportare l’ordine vigente prima dell’emergenza. Nello stato di eccezione, invece, si è verificato lo scardinamento del potere costituito, al fine di crearne uno nuovo. Nel caso delle Rivoluzioni, si ha questo stato. La distinzione è presente in Schmitt con i termini di “dittatura commissaria”, che ha lo scopo di conservare o restaurare la costituzione vigente, e “dittatura sovrana”, che mira invece a instaurare un nuovo ordine

[10] e quindi una persona, come nel caso del Presidente Conte, che si affidi al giudizio di esperti per prendere le sue decisioni; che poi siano state decisioni giuste o sbagliate, non sta a quest’articolo giudicarlo

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